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Disciplina della Morosità

Morosità relativa alla fornitura di energia elettrica e morosità relativa alla fornitura di gas naturale

Se per un qualsiasi motivo il cliente non riesce a pagare la bolletta entro la data di scadenza si definisce cliente moroso.

La Morosità del cliente finale o Morosità è  dunque l’inadempimento dell’obbligazione di pagamento degli importi dovuti. In questo caso ATS Power ha facoltà, con riferimento a tutte le fatture non pagate, a costituirlo in mora mediante una comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (nel caso in cui risulti disponibile un indirizzo PEC) ed invitarlo a provvedere al pagamento entro 25 giorni dall’invio della comunicazione.

In caso di morosità relativa ad un Cliente finale titolare di un POD/PDR non disalimentabile, ATS POWER si riserva di dichiarare risolto di diritto il contratto alla prima data utile compatibile con le tempistiche previste dal SII e dalle norme vigenti e di procedere alla comunicazione di risoluzione contrattuale al SII.

Se la costituzione della messa in mora è relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il cliente non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, ATS POWER è tenuta a darne esplicita comunicazione. Il Cliente può manifestare la propria volontà di non pagare gli importi potenzialmente prescritti compilando l’apposito modulo “modulo prescrizione biennale” (comunque allegato a ciascuna fattura contenente importi per consumi risalenti a più di due anni) ed inoltrandolo con le modalità ed agli indirizzi indicati sul modulo stesso.

L’avvenuto pagamento del debito dovrà essere comunicato e dimostrato mediante presentazione di idonea documentazione esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

indicati nella comunicazione di messa in mora, entro le ore 16:00 nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì; le comunicazioni avvenute al di fuori della predetta tempistica saranno considerate come pervenute nel primo giorno lavorativo successivo. Qualora il Cliente non abbia provveduto a comunicare e dimostrare l’avvenuto pagamento con le modalità sopra indicate, ATS POWER sarà sollevata da qualsivoglia responsabilità conseguente a tale mancanza.

Il Cliente è tenuto al pagamento delle spese postali necessarie per l’invio del sollecito di pagamento e inoltre a corrispondere i costi delle eventuali operazioni di sospensione, interruzione e/o riattivazione della fornitura stessa nel limite fissato dal Distributore.

In caso di persistenza della condizione di mancato pagamento, oltre i termini indicati nella comunicazione di messa in mora, ATS POWER si vedrà costretta, suo malgrado, ad avviare, le procedure di sospensione della fornitura:

  • in caso di PDR per i Clienti disalimentabili a partire dal terzo giorno successivo alla scadenza della comunicazione di messa in mora;
  • in caso di POD a partire dal terzo giorno successivo alla scadenza della comunicazione di messa in mora; tale procedura prevede, per il cliente alimentato in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, una riduzione da parte del Distributore della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. In caso di persistenza del mancato pagamento decorsi quindici giorni dalla riduzione di potenza verrà effettuata la sospensione della fornitura.

Per arrestare le procedure di sospensione o per ottenere la riattivazione della fornitura il pagamento del debito deve essere comunicato e dimostrato presentando idonea documentazione esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

 

Morosità relativa al Canone RAI

ATS POWER non applica alcuna sanzione o interesse di mora e non procede in nessun caso alla sospensione della fornitura per mancati pagamenti relativi esclusivamente al Canone RAI, poiché l’attività di recupero di tale credito e qualsiasi contestazione sono di esclusiva competenza dell’Agenzia delle Entrate.
Indennizzi automatici
ATS POWER è tenuta a corrispondere al cliente un indennizzo automatico, secondo quanto stabilito dall’Autorità:

€ 30,00LUCE e GAS Nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora
€ 20,00LUCE Nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:

  • il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento
  • il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza

GAS Nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:

  • il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
  • il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.

L’indennizzo viene corrisposto direttamente o in occasione della prima fattura utile, attraverso detrazione dell’importo addebitato nella medesima fattura. Nel caso in cui l’importo della prima fattura addebitata sia inferiore all’entità dell’indennizzo automatico, la fatturazione evidenzierà un credito che sarà detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito relativo all’indennizzo dovuto.