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I CLIENTI VULNERABILI

pubblicata il 01 dicembre 2023 (fonte Arera)

Sono considerati clienti vulnerabili di energia elettrica i clienti domestici che, alternativamente:

  • si trovano in condizioni economicamente svantaggiate (ad esempio percettori di bonus)
  • versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica (oppure presso i quali sono presenti persone in tali condizioni)
  • sono soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 legge 104/92
  • hanno un'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi
  • hanno un'utenza in un'isola minore non interconnessa
  • hanno un'età superiore ai 75 anni

I clienti domestici vulnerabili forniti nel servizio di maggior tutela continueranno ad essere serviti, anche successivamente al 1 aprile 2024, nel Servizio di Maggior Tutela.

Il cliente servito in maggior tutela che non sia stato identificato come vulnerabile, pur rispettando i criteri di vulnerabilità, deve comunicarlo al proprio venditore compilando il modulo che riceverà anche dal proprio esercente la maggior tutela in due comunicazioni tra settembre 2023 e marzo 2024, così da continuare a essere servito nel servizio di maggior tutela.

Se sopraggiungono variazioni della condizione di vulnerabilità è necessario che il titolare della fornitura contatti il proprio venditore. Anche il cliente vulnerabile può in ogni momento scegliere un’offerta del mercato libero, con le modalità e tempistiche previste dal venditore nell'ambito dell'offerta selezionata e nel rispetto degli obblighi di regolazione.

In qualsiasi momento è possibile scegliere un contratto dal mercato libero dell'energia elettrica e del gas.

Sono considerati clienti vulnerabili – gas i clienti domestici che, alternativamente:

  • si trovano in condizioni economicamente svantaggiate (ad esempio percettori di bonus)
  • sono soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 legge 104/92
  • hanno un'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi
  • hanno un'età superiore ai 75 anni

Nel caso di clienti di gas naturale vulnerabili forniti nel servizio di tutela, da gennaio 2024 il venditore continuerà ad erogare la fornitura con il servizio di tutela della vulnerabilità, alle condizioni economiche previste per il servizio di tutela gas definite dall'Autorità e con le condizioni contrattuali dell'offerta PLACET di gas naturale (ad eccezione della modalità di ricezione della bolletta, che sarà uguale a quella già in uso da parte del cliente nell'ambito del servizio di tutela).

Il cliente servito in tutela gas che non è stato identificato come vulnerabile può richiedere al proprio o altro venditore di essere servito nel servizio di tutela della vulnerabilità compilando il modulo che riceverà anche dal proprio venditore nel mese di settembre 2023.

Anche il cliente vulnerabile può in ogni momento scegliere un'offerta del mercato libero, con le modalità e tempistiche previste dalla regolazione. Allo stesso modo, un cliente vulnerabile che si trova già nel mercato libero può richiedere di essere fornito alle condizioni definite dall'Autorità (servizio di tutela della vulnerabilità).

VERSO LA FINE DEL MERCATO TUTELATO

pubblicata il 01 dicembre 2023 (fonte Arera)

I servizi di tutela sono i servizi di fornitura di energia elettrica e gas naturale con condizioni economiche (prezzo) e contrattuali definite dall'Autorità destinati ai clienti finali di piccole dimensioni (quali famiglie e microimprese) che non hanno ancora scelto un venditore nel mercato libero.

La normativa ha previsto il termine dei servizi di tutela, con un progressivo passaggio dal mercato tutelato a quello libero, che nella generalità dei casi rimarrà l'unica modalità di fornitura:

  • per i clienti domestici non vulnerabili di gas naturale (famiglie e condomini) il superamento della tutela di prezzo è previsto da gennaio 2024;
  • per i clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica a partire da aprile 2024;
  • per le microimprese di energia elettrica il servizio di maggior tutela si è concluso ad aprile 2023 (per le piccole imprese era già terminato nel 2021).

I clienti vulnerabili potranno continuare ad essere invece serviti a condizioni contrattuali ed economiche definite e aggiornate dall'Autorità.

OCCHIO ALLE TRUFFE

Deliberazione ARERA 13 giugno 2023 267/2023/R/com

pubblicata il 15 giugno 2023

Emergenza Emilia-Romagna: provvedimento urgente dell’Autorità per la sospensione del pagamento delle bollette di acqua, luce, gas e rifiuti per le popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatesi a partire dal 1° maggio 2023

In riferimento alla situazione emergenziale determinata dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato le popolazioni dell’Emilia Romagna, Toscana e Marche, con il Decreto Legge 61/2023 del Governo e le Deliberazioni 216/2023/R/Com e 267/2023/R/Com dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA), è stato disposto a favore dei clienti titolari di almeno un contratto di fornitura nei Comuni di cui all’Allegato 1 del Decreto Legge 61/2023:

  • La sospensione dei termini di pagamento delle fatture nonché delle eventuali rate in essere, la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023 (comprese le eventuali fatture relative ai corrispettivi previsti per il nuovo allaccio, attivazione, disattivazione, voltura, subentro);
  • Le azioni di sospensione della fornitura per morosità nel periodo dal 1° maggio e il 31 agosto 2023, anche in caso di morosità maturata prima del 1° maggio, garantendo la continuità della fornitura;
  • La rateizzazione automatica a partire dal 1° settembre 2023 delle bollette non pagate i cui termini di pagamento sono stati oggetto di sospensione. Tali termini termineranno il 1° settembre 2023, salvo eventuali proroghe da parte del Governo, o dell’Autorità di settore, fermo restando la facoltà del cliente di pagare le bollette fin da subito al loro ricevimento; ovvero corrispondere gli importi dovuti in un’unica soluzione, in alternativa alla rateizzazione.

Evidenziamo infine che ai medesimi clienti non si applica, sino al 31/08/2023 (ovvero, limitatamente alle forniture beneficiarie della proroga della sospensione dei termini di pagamento di cui alla Del. ARERA 390/2023/R/com, sino al 31/10/2023), la disciplina relativa alle sospensioni per morosità, anche nel caso di morosità verificatasi precedentemente alla data del 01/05/2023. Nei casi di morosità verificatasi precedentemente alla data del 01/05/2023, la disciplina della morosità troverà nuovamente applicazione dopo il 31/08/2023 (ovvero, limitatamente alle forniture beneficiarie della proroga della sospensione dei termini di pagamento di cui alla Del. ARERA 390/2023/R/com, dopo il 31/10/2023).

Deliberazione ARERA 9 maggio 2023 194/2023/R/com

pubblicata il 16 maggio 2023

Attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, in materia di innalzamento della soglia ISEE di accesso ai bonus sociali elettrico e gas per le famiglie numerose e modifica all'articolo 6, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 63/2021/R/com