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Richieste di informazioni, reclami e conciliazioni

Richieste di informazioni e reclami

ATS POWER mette a disposizione dei propri Clienti per richiedere informazioni o per presentare una lamentela in merito al proprio contratto di fornitura di energia elettrica o gas:

  • servizio postale all’indirizzo ATS POWER - piazza Giovanni Paolo II, 08 - 71017 Torremaggiore (FG)
  • posta elettronica ordinaria all’indirizzo info@atspower.it oppure servizio.clienti@atspower.it
  • posta elettronica certificata atspower@pec.it
  • consegna presso la nostra sede in piazza Giovanni Paolo II, 08 - 71017 Torremaggiore (FG)

Per il reclamo è possibile utilizzare il modulo che troverete nella sezione MODULISTICA
Il Cliente ha la facoltà di inviare una richiesta di informazioni od un reclamo anche utilizzando ogni altro mezzo utile alla comunicazione che consenta di accertare la data di ricevimento. In tal caso, la comunicazione dovrà contenere almeno i seguenti dati:
1. il nome e cognome;
2. l’indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o telematico a cui si desidera ricevere risposta;
3. il servizio (elettrico, gas, entrambe) a cui si riferisce la richiesta o il reclamo
4. l’indirizzo di fornitura
5. il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell’energia elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR), ove disponibile o qualora non disponibile, il codice Cliente
6. una breve descrizione della richiesta o motivo del reclamo
7. se il reclamo riguarda gli importi e/o una rettifica di fatturazione, indicare anche l’autolettura e la data in cui è stata effettuata.

In caso di reclami multipli che si riferiscono ad uno stesso disservizio attribuibile a causi di forza maggiore o responsabilità di terzi di cui ATS POWER non ha in corso uno specifico rapporto contrattuale per la fornitura di beni o servizi riconducibili alla fornitura stessa (escluse le imprese distributrici) che abbia generato un numero di reclami maggiore dello 0,5% dei clienti serviti dal venditore medesimo, conteggiando al massimo i reclami pervenuti nell’arco di 15 giorni solari consecutivi; in tal caso, la risposta a mezzo stampa (almeno su un quotidiano a diffusione adeguata rispetto all’estensione del disservizio e sul proprio sito internet) deve comunque essere fornita entro il tempo massimo di 30 giorni solari dall’ultimo dei 15 giorni solari consecutivi e ai fini della registrazione si considera un unico reclamo

ATS POWER si impegna:

  • a fornire una risposta scritta e motivata, con le modalità ed entro i termini stabiliti dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) nel TIQV (“Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale”, allegato A alla delibera 413/2016/R/com).
  • a rispettare i livelli specifici e generali di qualità imposti dal TIQV stesso, nonché a corrispondere gli eventuali indennizzi ivi previsti.

Nel caso in cui ATS POWER non rispondesse al reclamo o fornisse una risposta ritenuta insoddisfacente, il Cliente finale di gas alimentato in bassa pressione così come il Cliente finale di energia elettrica alimentato in bassa e/o in media tensione potrà, entro la data di un anno dall’invio del suddetto reclamo, tentare una composizione amichevole attraverso le procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie di seguito illustrate:

Servizio di conciliazione e risoluzione delle controversie

Servizio di Conciliazione ARERA
Il Servizio Conciliazione è stato istituito dall'Autorità per mettere a disposizione dei clienti finali di energia elettrica e gas una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori, mediante l'intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione ed energia che aiuta le parti a trovare un accordo.
ATS POWER è tenuta a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell'Autorità. Dinanzi al Servizio Conciliazione è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità per l'accesso alla giustizia ordinaria. L'eventuale accordo presso il Servizio Conciliazione costituisce titolo esecutivo, cioè può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti. Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell'Autorità, è gratuito e si svolge on line, in conformità con la normativa europea sull'energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution). Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elenchi ADR e ODR europei in materia di consumo.
In alternativa alla procedura dinanzi al Servizio di Conciliazione ARERA, l’Autorità ha previsto che il tentativo obbligatorio di conciliazione possa essere esperito anche mediante:

  • le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (previa adesione di queste ultime al protocollo di intesa stipulato da Unioncamere e l’Autorità il 28/12/2016)
  • ad altro organismo ADR di cui all’Elenco ufficiale predisposto dall’ARERA ai sensi dell’art. 141-decies del Codice del Consumo

Per maggiori informazioni consultare il sito www.arera.it

Alternative Dispute Resolution - ADR

In alternativa al Servizio di Conciliazione, è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversia nel settore energia elettrica e gas presso gli organismi iscritti nell’elenco ADR a cui ATS POWER è obbligata a partecipare.

L’ARERA con delibera 620/2015/E/com ha  istituito l’elenco degli organi ADR ai sensi dell’ar. 141-decied del Codice del Consumo. Tale elenco aggiornato è disponibile sul sito dell’Arera nella pagina dedicata alla conciliazione.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.arera.it

 

Indagine di soddisfazione sulla qualità delle risposte scritte ai reclami e alle richieste di informazione

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la deliberazione 413/2016/R/com e smi ha previsto un'indagine annuale sulla qualità delle risposte scritte ai reclami e alle richieste di informazione presso i clienti delle maggiori aziende fornitrici di energia elettrica e di gas, strumentale all'esercizio dei poteri conferiti dalla legge del 14 novembre 1995, n. 481.

In particolare l'indagine sulla soddisfazione si svolgerà ricontattando un campione di clienti che hanno ricevuto una risposta scritta ad un reclamo o a una richiesta di informazione o inviando un questionario on-line ai delegati di cui si sono avvalsi per presentare il reclamo. I risultati dell'indagine saranno resi pubblici in forma anonima, nel rispetto dei profili di riservatezza indicati dalla normativa in vigore.

Per maggiori informazioni il sito di Arera